PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Destinatari).

      1. Sono destinatari della promozione di cui all'articolo 2 gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza a condizione che:

          a) siano provenienti dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento;

          b) abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana;

          c) non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti;

          d) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno 30 anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 2 o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982;

          e) non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti.

      2. La denominazione dei gradi della carriera militare utilizzata nella presente legge è quella dell'Esercito. Per le altre Forze armate o Corpi le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai gradi equivalenti.

Art. 2.
(Promozione a titolo onorifico).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è concessa, a titolo onorifico, una promozione

 

Pag. 5

al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono.
      2. L'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.
      3. La promozione a titolo onorifico di cui al presente articolo non è computabile in alcun modo a fini economici.
      4. Per il personale promosso a titolo onorifico ai sensi della presente legge è adottato il distintivo di grado previsto per i beneficiari delle promozioni a titolo onorifico di cui alla legge 4 agosto 1980, n. 434.

Art. 3.
(Procedura).

      1. La promozione di cui all'articolo 2 è concessa su istanza dell'interessato, redatta su carta libera e attestante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. La promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. La durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare di cui al comma 4 e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta nomina, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
      3. Nel caso di invio dell'istanza a mezzo di raccomandata postale, si intende quale data di presentazione dell'istanza la data di accettazione della raccomandata postale da parte della struttura postale.
      4. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio che

 

Pag. 6

ha in carico il documento matricolare dell'interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.

Art. 4.
(Rimborso degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento esperita ai sensi della presente legge, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato.
      2. L'importo di cui al comma 1 è determinato sommando i costi, diretti e indiretti, che la pubblica amministrazione deve sostenere per la pratica di avanzamento. Nei costi sono inclusi quelli relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1. Alla somma dei costi è aggiunta una maggiorazione del 10 per cento, a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione di tali pratiche. L'utilizzo del fondo incentivante è disposto mediante contrattazione decentrata e la corresponsione ai beneficiari è effettuata solo successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo delle pratiche cui i fondi si riferiscono.
      3. La ricevuta dell'avvenuto versamento è allegata all'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Il mancato versamento rende irricevibile l'istanza.
      4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato è restituito all'interessato entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, ridotto del 50 per cento. Gli importi relativi a tali pratiche non confluiscono nel fondo incentivante di cui al comma 2 del presente articolo.
      5. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

 

Pag. 7

di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento).

      1. Ai fini della promozione di cui all'articolo 2, i capitani provvisti della qualifica di primo capitano sono equiparati al grado di maggiore.
      2. Il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica di cui al comma 1, su separata istanza dell'interessato, da presentarsi in qualsiasi momento accompagnata dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 4.
      3. La promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 danno diritto alla presentazione di ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che deve essere accompagnata da un nuovo versamento ai sensi dell'articolo 4.